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Appalti

Quando serve il DUVRI, e quando invece no

Sotto i cinque uomini-giorno il DUVRI non serve — a meno che non ci sia una delle cose elencate nel comma 3-bis. È lì che si sbaglia.

Aggiornata a settembre 2026 · 5 minuti di lettura

Quando un’impresa entra a lavorare dentro l’azienda di qualcun altro, i rischi si sommano in un modo che nessuno dei due aveva previsto da solo. Il muratore non sa che quel quadro elettrico è sotto tensione, e l’azienda non sa che il muratore userà un flessibile a due metri da dove passano i suoi dipendenti. Sono i rischi da interferenza, e l’articolo 26 esiste per quelli.

Le tre cose da fare, in ordine

CosaChiQuando
Verifica dell’idoneità tecnico-professionaleIl committente Prima di affidare
Informazione sui rischi specifici dell’ambienteIl committente Prima di affidare
DUVRI, il documento unico sui rischi da interferenzeIl committente Prima dell’inizio

La verifica dell’idoneità, finché non arriva il decreto previsto dalla legge, si fa in due mosse: visura camerale e autocertificazione del possesso dei requisiti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Quando il DUVRI non serve

Sono tre casi, e stanno nel comma 3-bis:

Cosa vuol dire «uomini-giorno». È l’entità presunta dei lavori: la somma delle giornate di lavoro necessarie, calcolata sull’arco di un anno dall’inizio dei lavori. Due persone per due giorni fanno quattro uomini-giorno. Ma un fornitore che torna mezza giornata al mese, per dodici mesi, ne fa sei — ed è sopra soglia.

L’eccezione all’eccezione, che è la parte che si sbaglia

Sotto i cinque uomini-giorno il DUVRI serve lo stesso, se c’è una di queste cose

L’esonero non vale quando i lavori comportano: rischio di incendio di livello elevato; attività in ambienti confinati; presenza di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici; amianto; atmosfere esplosive; o uno dei rischi particolari dell’Allegato XI.

È qui che nasce l’errore tipico: si guarda solo la durata, si vede «due giorni» e si chiude la pratica. La durata è l’ultimo dei tre filtri, non il primo.

Due cose che stanno nel contratto, non nel documento

I costi della sicurezza, a pena di nullità

Nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione i costi delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze devono essere indicati specificamente, e la legge dice a pena di nullità. Non è una formula di stile: un contratto che non li indica è nullo. E quei costi non sono soggetti a ribasso — non si può tirare sul prezzo della sicurezza.

Il tesserino, e chi fa il preposto

Chi lavora in appalto o subappalto deve avere una tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e nome del datore di lavoro. E l’impresa appaltatrice deve indicare espressamente al committente chi svolge la funzione di preposto.

Attenzione: in cantiere le regole sono altre

Nei cantieri temporanei o mobili non si applica l’articolo 26 ma il Titolo IV, con il PSC, i POS e i coordinatori. L’unico ponte fra i due mondi è questo: per le mere forniture di materiali o attrezzature in cantiere non si redige il POS, e allora tornano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 26.

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Da dove vengono questi dati

Questa guida spiega la regola generale. Il caso concreto può chiedere di più: prima di appoggiarci una scelta, verifica la norma applicabile alla tua situazione.