Quando serve il DUVRI, e quando invece no
Sotto i cinque uomini-giorno il DUVRI non serve — a meno che non ci sia una delle cose elencate nel comma 3-bis. È lì che si sbaglia.
Quando un’impresa entra a lavorare dentro l’azienda di qualcun altro, i rischi si sommano in un modo che nessuno dei due aveva previsto da solo. Il muratore non sa che quel quadro elettrico è sotto tensione, e l’azienda non sa che il muratore userà un flessibile a due metri da dove passano i suoi dipendenti. Sono i rischi da interferenza, e l’articolo 26 esiste per quelli.
Le tre cose da fare, in ordine
| Cosa | Chi | Quando |
|---|---|---|
| Verifica dell’idoneità tecnico-professionale | Il committente | Prima di affidare |
| Informazione sui rischi specifici dell’ambiente | Il committente | Prima di affidare |
| DUVRI, il documento unico sui rischi da interferenze | Il committente | Prima dell’inizio |
La verifica dell’idoneità, finché non arriva il decreto previsto dalla legge, si fa in due mosse: visura camerale e autocertificazione del possesso dei requisiti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Quando il DUVRI non serve
Sono tre casi, e stanno nel comma 3-bis:
- servizi di natura intellettuale — il commercialista che viene in sede, il consulente, il progettista;
- mere forniture di materiali o attrezzature — chi scarica e se ne va;
- lavori o servizi non superiori a cinque uomini-giorno.
Cosa vuol dire «uomini-giorno». È l’entità presunta dei lavori: la somma delle giornate di lavoro necessarie, calcolata sull’arco di un anno dall’inizio dei lavori. Due persone per due giorni fanno quattro uomini-giorno. Ma un fornitore che torna mezza giornata al mese, per dodici mesi, ne fa sei — ed è sopra soglia.
L’eccezione all’eccezione, che è la parte che si sbaglia
L’esonero non vale quando i lavori comportano: rischio di incendio di livello elevato; attività in ambienti confinati; presenza di agenti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione o biologici; amianto; atmosfere esplosive; o uno dei rischi particolari dell’Allegato XI.
È qui che nasce l’errore tipico: si guarda solo la durata, si vede «due giorni» e si chiude la pratica. La durata è l’ultimo dei tre filtri, non il primo.
Due cose che stanno nel contratto, non nel documento
I costi della sicurezza, a pena di nullità
Nei contratti di appalto, subappalto e somministrazione i costi delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze devono essere indicati specificamente, e la legge dice a pena di nullità. Non è una formula di stile: un contratto che non li indica è nullo. E quei costi non sono soggetti a ribasso — non si può tirare sul prezzo della sicurezza.
Il tesserino, e chi fa il preposto
Chi lavora in appalto o subappalto deve avere una tessera di riconoscimento con fotografia, generalità e nome del datore di lavoro. E l’impresa appaltatrice deve indicare espressamente al committente chi svolge la funzione di preposto.
Attenzione: in cantiere le regole sono altre
Nei cantieri temporanei o mobili non si applica l’articolo 26 ma il Titolo IV, con il PSC, i POS e i coordinatori. L’unico ponte fra i due mondi è questo: per le mere forniture di materiali o attrezzature in cantiere non si redige il POS, e allora tornano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 26.
Tutte le scadenze in un documento solo
131 tipi di scadenza con la norma e ogni quanto si rinnova, le 15 essenziali e i 22 mestieri. Nove pagine, gratis.
Scarica il calendario- Testo Unico Sicurezza — art. 26 D.Lgs. 81/08, contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione
- Testo Unico Sicurezza — art. 96 D.Lgs. 81/08, obblighi dei datori di lavoro nei cantieri
- Gazzetta Ufficiale — Codice in materia di sicurezza sul lavoro
Questa guida spiega la regola generale. Il caso concreto può chiedere di più: prima di appoggiarci una scelta, verifica la norma applicabile alla tua situazione.