Ogni quanto si fa la visita medica, e chi decide la scadenza
La legge dice «di norma una volta l’anno». La data vera però la scrive il medico competente sul giudizio di idoneità, e ogni lavoratore ha la sua.
La risposta breve è una volta l’anno. La risposta vera è: una volta l’anno se nessuno ha deciso diversamente — e qualcuno quasi sempre decide diversamente.
L’articolo 41 dice che la periodicità delle visite, quando non è già fissata da una norma specifica, è stabilita di norma in una volta l’anno. Ma subito dopo aggiunge che può avere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. E che l’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può imporne una ancora diversa.
Tradotto: la scadenza da segnare non è «un anno dall’ultima volta». È la data che il medico competente ha scritto sul giudizio di idoneità di quel lavoratore. Due persone nella stessa azienda possono avere periodicità diverse, perché fanno mansioni diverse.
Le visite previste, tutte
| Quale | Quando |
|---|---|
| Preventiva | Prima di adibire il lavoratore alla mansione, anche in fase preassuntiva |
| Periodica | Di norma ogni anno salvo diversa cadenza fissata dal medico competente |
| Su richiesta del lavoratore | Se il medico competente la ritiene collegata ai rischi o alle condizioni di salute |
| Cambio mansione | Prima di adibirlo alla nuova mansione |
| Cessazione del rapporto | Nei casi previsti dalla normativa vigente |
| Ripresa dopo assenza | Dopo più di 60 giorni continuativi di assenza per motivi di salute — se il medico competente la ritiene necessaria |
| Alcol e sostanze | Prima o durante il turno, in presenza di ragionevole motivo, per le attività ad elevato rischio infortuni. Novità 2025 |
Le tre cose cambiate di recente
1. La visita dopo i sessanta giorni non è più automatica
Era una delle regole più conosciute: assenza per malattia oltre i sessanta giorni continuativi, visita obbligatoria prima del rientro. La legge 203 del 2024 l’ha cambiata: oggi la visita si fa qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente. Ma attenzione, perché non è un condono — se decide di non farla, il medico competente deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione. Il passaggio dal medico resta, cambia solo la forma.
2. Il ricorso non va più «all’organo di vigilanza»
Contro il giudizio del medico competente si può ricorrere entro trenta giorni dalla comunicazione. La stessa legge 203/2024 ha cambiato il destinatario: il ricorso va all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, che può confermare, modificare o revocare il giudizio. Molti moduli e molte procedure in giro dicono ancora la formula vecchia.
3. C’è una visita in più
Il decreto legge 159 del 2025, convertito dalla legge 198/2025, ha aggiunto la visita per verificare che il lavoratore non sia sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti, per le sole attività ad elevato rischio infortuni individuate dalla normativa richiamata. Si può fare prima o durante il turno, in presenza di ragionevole motivo.
I quattro esiti possibili
Il medico competente esprime per iscritto uno di questi giudizi, e ne consegna copia sia al lavoratore sia al datore di lavoro:
- Idoneità
- Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
- Inidoneità temporanea — e in questo caso vanno precisati i limiti temporali di validità
- Inidoneità permanente
Le idoneità parziali e le inidoneità temporanee sono quelle che fanno più danni negli scadenzari, perché portano una seconda data: non solo quando rifare la visita, ma fino a quando vale la limitazione. È una data che nessun calendario annuale intercetta.
Entro quel giorno un accordo in Conferenza Stato-Regioni deve rivedere le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. Se l’accordo non arriva, passati sessanta giorni interviene un decreto dei ministeri della Salute e del Lavoro. Chi ha lavorazioni a rischio farà bene a tenerla d’occhio.
Le spese, per chiudere
Le visite, con gli esami clinici e le indagini diagnostiche mirate al rischio che il medico competente ritiene necessari, sono a cura e spese del datore di lavoro. E non possono mai essere usate per accertare stati di gravidanza.
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Scarica il calendario- Testo Unico Sicurezza — art. 41 D.Lgs. 81/08, sorveglianza sanitaria (testo vigente con le note delle modifiche)
- BibLus (ACCA) — articolo 41 del Testo Unico sicurezza
- InSic — Legge 198/2025: l’evoluzione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro
Questa guida spiega la regola generale. Il caso concreto può chiedere di più: prima di appoggiarci una scelta, verifica la norma applicabile alla tua situazione.