Un neoassunto: entro quando va formato
La regola dei 60 giorni veniva dall’Accordo del 2011, che è stato abrogato. Oggi la risposta è più semplice e più stretta: prima.
Per anni la risposta è stata «entro sessanta giorni dall’assunzione». È stata ripetuta in migliaia di corsi, scritta in centinaia di procedure aziendali, e usata come cuscino da chiunque avesse bisogno di far cominciare qualcuno lunedì mattina.
Quel cuscino non c’è più.
Da dove venivano i sessanta giorni
Non dalla legge: dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, che all’articolo 10 concedeva di completare la formazione entro sessanta giorni dall’assunzione. Il Testo Unico, dal canto suo, non ha mai detto sessanta giorni: l’articolo 37 dice che la formazione e l’eventuale addestramento devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro.
Cosa è cambiato
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, in vigore dal 19 maggio 2025, sostituisce integralmente gli accordi del 2011, del 2012 e del 2016. Con essi è sparito anche il riferimento ai sessanta giorni: la formazione va erogata prima che il lavoratore sia adibito all’attività.
Detto in modo operativo: nessuno può cominciare a lavorare senza aver completato la formazione generale e quella specifica. Vale anche per i lavoratori somministrati.
Cosa cambia nella pratica di uno studio
Il corso si prenota prima della data di inizio, non dopo
È il cambiamento vero. Prima si poteva assumere e poi organizzare; oggi l’ordine è invertito. Se il cliente chiama il venerdì per un ingresso il lunedì, la risposta onesta non è più «tranquillo, abbiamo due mesi».
Chi è già in azienda senza formazione è un problema di oggi, non di domani
Il ragionamento «lo formiamo entro i sessanta giorni» copriva anche i casi vecchi mai sistemati. Adesso non copre più niente: chi sta lavorando senza formazione sta lavorando fuori regola adesso.
La formazione fatta prima resta valida
Un lavoratore che arriva da un’altra azienda con una formazione valida non ricomincia da zero. Ma la formazione specifica è legata alla mansione e ai rischi di quell’azienda: se cambiano, va integrata. Chiedere l’attestato e guardarci le date è il primo gesto da fare, non l’ultimo.
La cosa da controllare oggi
Una sola, e si fa in mezz’ora per ogni azienda seguita: l’elenco delle persone entrate negli ultimi mesi, incrociato con gli attestati. Se qualcuno è entrato dopo maggio 2025 e ha lavorato prima del corso, quel caso non si sistema da solo — e non c’è più una finestra di sessanta giorni dentro cui farlo rientrare.
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Scarica il calendario- Ministero del Lavoro — Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione
- Testo Unico Sicurezza — art. 37 D.Lgs. 81/08, formazione dei lavoratori
- PuntoSicuro — entro quanto tempo il neoassunto deve essere formato sulla sicurezza
Questa guida spiega la regola generale. Il caso concreto può chiedere di più: prima di appoggiarci una scelta, verifica la norma applicabile alla tua situazione.